Statuto del Motoclub
STATUTO
Moto Club Paolo Tordi associazione sportiva dilettantistica
art. 1) < SEDE – DURATA >
L’Associazione sportiva dilettantistica “Moto Club Paolo Tordi associazione sportiva dilettantistica” ha sede
in Cesena (FC) via Perticara n. 140, la variazione di sede non comporta modifica statutaria.
L’Associazione avrà durata illimitata, salvo scioglimento con delibera assembleare straordinaria.
art. 2) < NATURA E CARATTERISTICHE >
L’Associazione “Moto Club Paolo Tordi associazione sportiva dilettantistica”, è un ente non commerciale,
non persegue fini di lucro e non può distribuire utili né in modo diretto né indiretto. L’associazione è
caratterizzata dalla democraticità della struttura, è retta da principi di uguaglianza dei diritti fra tutti gli
associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, l’uguaglianza e le pari opportunità degli
associati stessi, anche in riferimento all’esercizio del voto individuale, nonché l’effettività del rapporto
associativo e dall’obbligatorietà del bilancio. Essa ha carattere assolutamente apolitico.
art. 3) <SCOPO PRINCIPALE >
L’Associazione “Moto Club Paolo Tordi associazione sportiva dilettantistica” ha per finalità lo sviluppo, la
propaganda e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla pratica del motociclismo, sia
turistico che sportivo, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione
e l’organizzazione di ogni forma di attività sportiva, agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria
e non, idonea a promuovere la conoscenza, la pratica ed i valori dello sport motociclistico.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di gestione,
conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del
motociclismo, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento
nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopraindicata.
L’associazione potrà svolgere attività ricreativa e sociale, ivi compresa la gestione di un bar o di un posto di
ristoro con somministrazione di alimenti e bevande.
L'associazione potrà acquistare quote di partecipazione e azioni di altre società, purché nello stesso ambito
sportivo.
L’associazione può avvalersi di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, riconoscendo
la possibilità di attribuire ad essi il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
L’associazione è associata alla F.M.I Federazione Motociclistica Italiana, della quale accetta
incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., nonché agli Statuti ed
ai Regolamenti della F.M.I. e delle corrispondenti Federazioni Internazionali e si impegna ad accettare
eventuali provvedimenti disciplinari, che gli Organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo
carico, nonché le decisioni che le Autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere
tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto
le norme degli Statuti e dei Regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle
associazioni affiliate.
art. 4) < ATTIVITA’ CONNESSE >
Le attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento dello scopo principale sono:
organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive motociclistiche e di veicoli equiparati;
organizzazione di attività di turismo motociclistico; tutela degli interessi degli utenti motociclistici e
promozione ed organizzazione di attività didattiche per la sicurezza, educazione e circolazione stradale;
diffusione dell’attività sportiva motociclistica come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati,
mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altra attività motoria e non,
idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del motociclismo; individuazione dei piloti meritevoli, loro
valorizzazione e sostegno anche mediante attività di promozione e assistenza; aggiornamento,
perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva; qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali
perseguiti, esercitati in via strumentale, ma giammai prevalente.
art. 5) < PATRIMONIO >
Il patrimonio dell’Associazione è formato dai proventi delle tasse di iscrizione e delle quote associative
annuali, e da eventuali contributi straordinari versati dagli associati o da terzi. Inoltre è formato dai beni e/o
attrezzature acquistate o da acquistare, inerenti lo scopo e la finalità dell’Associazione.
L’Associazione, in persona del proprio rappresentante, potrà compiere ogni attività finanziaria, mobiliare ed
immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione,
all’ampliamento, alla predisposizione ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione di
aree.
L’Associazione potrà istituire sede secondaria, ovvero sezioni distaccate, sempre per lo scopo e le finalità
associative.
Delle obbligazioni assunte dall’associazione rispondono anche personalmente e solidalmente le persone
che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
art. 5 Bis) < IL RENDICONTO >
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre
all’approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione
economico-finanziaria dell’associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei
confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del
bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
art. 6) < DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI e/o AVANZI >
L’Associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa.
L’Associazione si obbliga a reinvestire gli eventuali avanzi di gestione nelle proprie attività di carattere
istituzionale.
art. 7) < MODALITA’ DI ASSOCIAZIONE >
Chiunque può chiedere di associarsi, purché condivida gli scopi dell’Associazione.
La domanda di iscrizione sarà portata a conoscenza da parte del Segretario e/o del Presidente al Consiglio
Direttivo, che deciderà a maggioranza semplice.
Il richiedente deve condividere principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, con l’obbligo di astenersi da
ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro
e del prestigio dell’Associazione, della F.M.I. e dei suoi Organi, nonché di quelli del C.O.N.I., della U.E.M. e
della F.I.M..
Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione,
dandone per iscritto comunicazione all’interessato. In caso di diniego, il richiedente, entro il termine
perentorio di giorni dieci dalla comunicazione stessa, potrà presentare ricorso al Giudice Unico Federale,
con le modalità previste dal vigente Regolamento Organico della F.M.I. e dal Regolamento di Giustizia della
F.M.I. .
Possono chiedere di associarsi anche minorenni, purché la domanda sia sottoscritta anche dal genitore
esercente la potestà.
art. 8) < ASSOCIATI >
Gli associati si distinguono in:
• fondatori
Sono considerati fondatori coloro i quali, accettati come tali con deliberazione dell’Assemblea, hanno
promosso la costituzione dell’Associazione, e versano annualmente la somma fissata dal Consiglio
Direttivo. Essi conservano la qualità di associati, a tutti gli effetti, salvo quando disposto dal successivo art.
11, ed hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri associati.
• onorari
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di onorario ai soggetti che
abbiano svolto attività di notevole rilevanza nell’interesse della Associazione.
• ordinari
Sono considerati ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal
Consiglio Direttivo.
Ogni associato nell’ambito assembleare ha diritto ad un voto.
L’adesione, la quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e giammai rivalutabili.
art. 9) < DIRITTI DELL’ASSOCIATO >
Gli associati con l’iscrizione, e purché in regola con tutti i versamenti dovuti all’Associazione:
possono anche diventare tesserati della F.M.I., ai sensi e per gli effetti dello Statuto e del Regolamento
Organico della stessa Federazione;
hanno diritto di:
• frequentare la sede sociale e tutti i locali della associazione;
• partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’associazione;
• fregiarsi del distintivo associativo e federale, ricevere la tessera dalla F.M.I. unico e solo documento
comprovante la qualità di associato alla F.M.I., usufruire di tutti i benefici previsti per l’anno in corso;
• presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;
• intervenire, discutere, presentare proposte in Assemblea; e, se maggiorenne, votare all’Assemblea
dell’Associazione anche per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell’Associazione
• proporre candidature e, qualora maggiorenne, essere eletto per qualsiasi carica sociale.
L'associazione riconosce e garantisce l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative,
volte a garantire l'effettività del rapporto escludendo, altresì, espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
art. 10) < OBBLIGHI DELL’ASSOCIATO >
Gli associati si impegnano a:
• versare la quota associativa annuale;
• partecipare alla vita sociale;
• non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell’Associazione;
• osservare lo Statuto dell’Associazione e tutti i Regolamenti della F.M.I., che dichiara fin dal momento della
richiesta di associazione di conoscere ed approvare;
• osservare il presente Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
• consentire l’esercizio del controllo amministrativo e funzionale della F.M.I. .
La durata del vincolo associativo è di un anno solare;
Il trasferimento di un tesserato da un Moto Club ad un altro è ammesso nel corso dell’anno, purché
autorizzato dall’Associazione di provenienza.
Gli associati si impegnano a non compiere atti contrari agli scopi associativi o, comunque, lesivi degli
interessi e del prestigio del Moto Club, della F.M.I. e dei loro Organi.
art. 11) < PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO >
La qualità di associato si perde:
• per dimissioni presentate per iscritto e accettate dal Consiglio Direttivo;
• per iscrizione ad altro Moto Club, affiliato alla F.M.I., nei casi consentiti dal Regolamento Organico della
Federazione;
• per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o, comunque, incompatibili rispetto ai principi statutari
dell’Associazione e della F.M.I.;
• per mancato rinnovo dell’Associazione od omesso versamento della quota associativa, ove si tratti di soci
ordinari o fondatori;
• per scioglimento dell’associazione.
art. 12) < PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI >
Nei confronti degli associati che si rendano responsabili di violazioni e/o inadempienze, possono essere
adottati i seguenti provvedimenti:
• richiamo o ammonizione scritta;
• censura;
• ammenda nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
• sospensione;
• radiazione.
Tutti i provvedimenti sanzionatori sono adottati dal Consiglio Direttivo e devono essere preceduti, ad
eccezione del richiamo scritto, dalla contestazione degli addebiti ed adottati previa audizione dell’associato.
L’associato al quale sia stata comminata una sanzione potrà presentare ricorso al Giudice Unico Federale
nelle forme e nelle modalità previste dal vigente Regolamento Organico e dal Regolamento di Giustizia della
Federazione Motociclistica Italiana.
art. 13) < ORGANI >
Sono organi essenziali e obbligatori dell’Associazione:
a) L’Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Segretario;
e) Il Vice Presidente.
art. 14) < L’ASSEMBLEA >
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
Elegge liberamente, in base al principio del voto singolo di ogni associato, tutti i componenti del Consiglio
Direttivo.
Qualora l’Assemblea lo reputi opportuno può eventualmente istituire ed eleggere il Revisore dei conti o i
Sindaci Revisori.
L’Assemblea, con delibera da assumere entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, approva annualmente
il rendiconto economico finanziario delle attività sia istituzionali che commerciali relative al periodo
decorrente dal I°gennaio fino al 31 dicembre.
Delibera sull’attività sportiva ed assistenziale, determina l’ammontare della quota associativa che ogni
associato deve corrispondere al momento dell’Associazione e dei successivi rinnovi.
Potrà essere, altresì, convocata in seduta straordinaria in qualsiasi momento dal Presidente stesso qualora
lo ritenga necessario, ovvero da un decimo dei soci effettivi che ne facciano richiesta motivata, indicando i
punti all’ordine del giorno, sui quali l’Assemblea è chiamata a deliberare.
In questa ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione dovrà convocare l’Assemblea entro il termine
di giorni trenta dalla richiesta.
Ogni associato ha diritto ad un solo voto.
L’associato maggiorenne potrà esercitare il diritto di voto purché in regola con il versamento della quota
annuale e non sia soggetto a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso
nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica,
fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza
dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi
degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria
saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei
presenti.
Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto al voto.
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima
dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli
associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea
devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
• approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
• atti e contratti relativi a diritti reali ed immobiliari;
• designazione e sostituzione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da
compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione;
• scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Il Presidente dell’Assemblea determinerà la modalità di votazione.
art. 15) < ORGANI -DURATA >
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Essi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• essere cittadini italiani;
• non aver riportato condanne per delitto doloso;
• non essere stati assoggettati, da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o di una Federazione
sportiva nazionale, a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno.
Ogni associato, può concorrere alle cariche elettive.
Tutte le cariche sono gratuite.
Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire esclusivamente a mezzo scheda segreta; l’elezione
per acclamazione è ammessa solo per le cariche onorifiche.
art. 16) < CONSIGLIO DIRETTIVO >
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione e da un minimo di quattro componenti fino
ad un massimo di quattordici componenti, purché maggiorenni,
Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario; può
eventualmente decidere di eleggere il Cassiere economo, il Direttore sportivo, il Responsabile del Settore
Utenza e Turismo,
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed è validamente costituito con la
maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza.
Amministra il patrimonio e le rendite sociali e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto della
sua gestione.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione dovrà convocare l’Assemblea entro il termine di giorni trenta dalla
richiesta motivata proveniente da almeno un terzo dei soci effettivi, indicando i punti all’ordine del giorno, sui
quali l’Assemblea è chiamata a deliberare.
Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente dalle riunioni per tre volte consecutive senza
giustificato motivo sarà considerato dimissionario.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono assumere analoghe cariche in altre associazioni e/o
società sportive dilettantistiche nell’ambito della F.M.I. o discipline associate, ovvero nell’ambito della
medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
L’Associazione potrà eventualmente riconoscere agli amministratori il diritto di ricevere un compenso per
l’attività svolta e la responsabilità attribuita, da stabilirsi o all’atto della loro nomina o, successivamente,
dall’assemblea dei soci.
Nel caso in cui per qualsiasi ragione venga meno uno o più consiglieri che non superino la metà dei
componenti del Consiglio, i rimanenti dovranno provvedere alla integrazione del Consiglio con il subentro
del primo candidato in ordine di votazione alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati, il
Consiglio dovrà convocare l’Assemblea onde procedere alle votazioni.
Qualora venga a mancare un numero di consiglieri superiore alla metà, l’intero Consiglio decade, ed entro
60 giorni il Presidente convocherà l’Assemblea per procedere a nuove elezioni del Presidente e dei
Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo:
• delibera sulle domande di ammissione dei soci;
• ha l'obbligo di redazione del rendiconto economico-finanziari in autonomia di bilancio, da sottoporre per
l’approvazione all’Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
• convoca l’Assemblea straordinaria,
• redige gli eventuali Regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea degli associati;
• adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati.
art. 17) < IL PRESIDENTE >
Rappresenta ad ogni effetto l’Associazione, anche in giudizio;
• dirige l’Associazione controllandone il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri Organi sociali;
• convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni;
• relaziona all’Assemblea sull’andamento dell’Associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento
dei fini sociali;
• provvede all’esecuzione delle delibere assembleari e realizza i programmi delle attività approvate
dall’Assemblea;
• riceve le domande di ammissione ad associato;
• detiene un fondo cassa annuo per piccole ed urgenti spese di cui potrà disporre in caso di necessità senza
la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo, al quale relazionerà nella prima riunione dello stesso.
art. 18) < IL VICE PRESIDENTE >
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o di impedimento, o per gli
incarichi che il Presidente stesso ritiene opportuno affidargli nell’interesse della Associazione.
Ogni delega conferita in suo favore, avente carattere permanente, dovrà risultare dai verbali del Consiglio
Direttivo.
art. 19) < IL SEGRETARIO >
Redige i verbali dell’Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo, dandone esecuzione, tiene l’archivio e
la corrispondenza, provvede al tesseramento dei soci e ne tiene aggiornato il relativo elenco.
Cura l’inventario di tutti i beni dell’Associazione e la contabilità, ha la responsabilità diretta della cassa e
provvede ai vari acquisti previo mandato specifico. Deve tenere un’accurata registrazione di tutta l’attività,
ottemperando anche alle disposizioni di legge e fiscali. Provvede alla compilazione del rendiconto
economico finanziario annuale da sottoporre all’Assemblea.
Conserva e tiene a disposizione, per ogni eventuale controllo, tutti i registri ed i documenti.
E’ altresì responsabile della gestione dei dati personali di tutti gli iscritti.
art. 20) IL CASSIERE ECONOMO
Il Cassiere Economo, eventualmente eletto dal Consiglio Direttivo, ha la responsabilità diretta della cassa e
provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico degli organi legittimamente preposti. Di tutta l'attività, in
collaborazione col segretario deve tenere un'accurata registrazione, ottemperando anche alle disposizioni
di legge e fiscali.
art. 21) IL DIRETTORE SPORTIVO
Il Direttore Sportivo, eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di organizzare,
unicamente ai membri del Consiglio stesso, tutte le manifestazioni sportive e di dirigere tutta l'attività
sportiva dell’Associazione.
art. 22) RESPONSABILE SETTORE UTENZA E TURISMO
Il Responsabile al turismo ed all'Utenza, eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo, d'intesa con lo
stesso, promuove il turismo motociclistico in tutte le sue forme e mantiene i rapporti con la F.M.I. per ciò
che concerne l'utenza ed il turismo.
art. 23) REVISORE DEI CONTI E SINDACI REVISORI
L'Assemblea può eventualmente nominare o un Revisore dei conti o tre Sindaci Revisori effettivi e due
supplenti all’uopo abilitati; i Sindaci Revisori effettivi eleggono fra di loro il Presidente dei Collegio. Il
Collegio esercita periodicamente la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione redigendo apposito
verbale. Deve comunicare inoltre, per iscritto al Presidente ed eventualmente al Consiglio Direttivo o
all’Assemblea, per i necessari provvedimenti, ogni irregolarità amministrativa eventualmente rilevata,
registrandola a verbale. I membri dei Collegio possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo,
con obbligo di partecipazione all'assemblea che approva il rendiconto economico finanziario, con stesura di
una relazione accompagnatoria.
art. 24) < AFFILIAZIONE ALLA F.M.I. >
L’Associazione resta affiliata alla F.M.I per tutta la durata dell’anno sociale, coincidente con l’anno solare.
L’Associazione deve rinnovare l’affiliazione entro quattro mesi dalla fine del precedente anno sociale.
art. 25) < SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE >
Lo scioglimento dell’Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo e della domanda sottoscritta
da almeno la metà più uno dei soci effettivi e trasmessa al Consiglio Direttivo, è discusso in sede di
Assemblea straordinaria, appositamente indetta, e deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
aventi diritto al voto.
L’eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento, per qualunque causa, dovrà obbligatoriamente
essere devoluto a fini sportivi e di utilità sociale liquidandolo ad altro Moto Club o Ente che persegue tali fini
di pubblica utilità, indicato dall’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento. Le passività esistenti e tutti gli
impegni assunti sia verso la F.M.I. sia verso terzi, devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo
comune, e di poi personalmente e solidamente dal Presidente e dai componenti il Consiglio Direttivo.
In caso di inadempienza agli obblighi verso la F.M.I., il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo non
potranno ottenere il tesseramento alla F.M.I, sino a che non avranno provveduto alla piena sistemazione
degli impegni della propria Associazione.
art. 26) < OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE >
L’Associazione dichiara di accettare in ogni sua parte il presente Statuto, nonché lo Statuto, i Regolamenti e
le deliberazioni della F.M.I., che fin d’ora dichiara di conoscere, approvare ed osservare.
L’Associazione assume l’obbligo di osservare la clausola compromissoria di cui all’art. 26 dello Statuto, e
quindi di non adire, per tutto ciò che concerne la propria attività, nessun’altra Autorità sportiva che non sia
quella della Federazione Motociclistica Italiana, della quale accetta ogni deliberazione o decisione.
In caso di inosservanza delle norme del presente Statuto o dei Regolamenti e delle deliberazioni federali o
di gravi irregolarità amministrative, il Presidente della F.M.I. potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e
controlli, ai quali l’Associazione dovrà consentire l’accesso nei propri uffici e mettere a disposizione tutta la
documentazione richiesta.
art. 27) < MODIFICHE ALLO STATUTO >
Di propria iniziativa e con il voto favorevole di un decimo degli aventi diritto al voto, il Consiglio Direttivo può
proporre all’Assemblea eventuali modifiche allo Statuto. Il progetto di modifica deve rimanere depositato
presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno per giorni quindici prima della data di
riunione dell’Assemblea e deve comunque essere inviato in copia unitamente alla convocazione
assembleare.
Per le modifiche statutarie è necessario che la delibera dell’assemblea straordinaria in prima convocazione
sia approvata a maggioranza con la presenza di almeno i tre quarti degli associati, mentre per la delibera in
seconda convocazione è necessario che sia approvata col voto favorevole di almeno i tre quarti degli
associati presenti.
Il verbale dell’Assemblea con il testo delle modifiche deve essere trasmesso in doppia copia per
l’approvazione alla F.M.I.
art. 28) < CLAUSOLA COMPROMISSIORIA >
Ogni controversia di qualsiasi natura riguardante l’interpretazione e/o esecuzione di quanto disposto nel
presente Statuto ovvero nell’attività dell’Associazione ed in qualsiasi ambito della F.M.I., insorgenda tra gli
associati, tra gli associati e l’Associazione, tra l’Associazione e la F.M.I., e tra le diverse Associazioni della
F.M.I., sarà devoluta all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste
dalla F.M.I. .
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute
all’esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla F.M.I.
art. 29) < NORME TRANSITORIE >
In caso di incompatibilità, le norme dello Statuto e del Regolamento Organico della F.M.I. sostituiranno di
diritto le norme statutarie dell’Associazione.
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento
Organico della F.M.I. ed in subordine le norme del codice civile.
Cesena, 3 novembre 2005
Il Presidente
(Wladimiro Zavalloni)
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